Alla luce dell’emergenza epidemiologica che interessa, ormai da diversi mesi, il nostro Paese che ha costretto tutte le aziende che non prestano servizi essenziali ad un’improvvisa battuta d’arresto, così da lasciare molti concittadini privi di un regolare stipendio, inizia a farsi strada la paura di non riuscire a far fronte all’adempimento delle svariate obbligazioni di pagamento che, ciascuno di noi, ha contratto.
In particolare, posto che in un contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, anche la legislazione incontra notevoli difficoltà (tant’è vero che gli innumerevoli interventi si rivelano, nella maggior parte dei casi, poco efficaci, confusionari e difficilmente comprensibili), l’Avvocato Anthony Macchia, professionista di Milano da anni impegnato nel settore del diritto dei contratti di locazioni, offre la propria consulenza a tutti quei soggetti che, ad esempio, si domandano se i provvedimenti provvisori frattanto emanati consentano di sospendere, ovvero ridurre, il pagamento del canone di locazione.
Sul punto, l’Avvocato Milano Macchia, al fine di rassicurare coloro che si trovano attualmente in difficoltà a versare il corrispettivo pattuito in occasione della stipula del contratto di locazione precisa, sulla scorta dell’esperienza maturata in tale settore dallo Studio Legale Macchia di Milano, quanto segue.
Contratti di locazione ad uso non abitativo rientranti nell’alveo di applicazioni del decreto “cura Italia”
Com’è noto, con il contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo il locatore concede in godimento ad un altro soggetto, detto conduttore, beni destinati ad attività economiche, sia relative al lavoro autonomo che a quello imprenditoriale, a fronte del pagamento di un canone mensile pattuito tra le parti e che, laddove non venga versato, consente al locatore di promuovere una procedura speciale denominata sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 c.p.c..
A tal uopo, l’Avvocato Anthony Macchia, stante l’esperienza maturata nel campo presso le proprie sedi di Milano e di Sesto San Giovanni (MI), sottolinea, anzitutto, come, a fronte dell’attuale emergenza epidemiologica, l’art. 103, comma 6, del Decreto “Cura Italia”, disponga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) sino al 30 giugno 2020.
Ad ogni modo, a fronte della chiusura forzata delle attività economiche, l’Avvocato Macchia intende rincuorare in primo luogo i conduttori esercenti la propria attività all’interno di negozi ovvero botteghe concesse in locazione, posto che, come previsto dall’art. 65 del predetto decreto, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti esclusivamente nella categoria catastale C/1.
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